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By Sportelloamico-Colfdoc
Dare la busta paga alla propria collaboratrice domestica (badante, colf o baby sitter) e' un obbligo contrattuale che non puo' essere sostituito dalle semplici ricevute. La consegna del cedolino paga tutela il datore di lavoro, che in quel modo puo' facilmente archiviare e consultare le competenze versate alla lavoratrice, per meglio difendersi in caso di richieste incongrue, magari dopo alcuni anni dall?inizio del rapporto di lavoro. Inoltre, consegnando la busta paga la badante recepisce la trasparenza e correttezza del datore di lavoro e quindi lavora piu' serenamente, senza quegli attriti che nascono spesso da una gestione familiare del rapporto di lavoro; in secondo luogo la consegna del cedolino mensile ?firmato? ha un valido carattere di deterrenza in caso di possibili vertenze di lavoro future.
SI, con queste modalita':
Colf: Il datore di lavoro puo' dedurre dal proprio reddito, per importo massimo di 1.549,37 euro/anno, i contributi previdenziali INPS obbligatori (parte a carico del datore di lavoro). A tal fine e' tenuto a conservare le ricevute dei bollettini Inps.
Badante: Il datore di lavoro puo' detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute per gli addetti all?assistenza di persone non autosufficienti (livello CS o DS), per importo massimo di 2.100 euro/anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa. Per poter usufruire di questa agevolazione sono necessari: Certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza e buste paga firmate dalla badante (il reddito complessivo non deve superare 40.000 euro)
NO, in caso contrario si puo' andare incontro a denunce di carattere penale.
Nel Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) colf e badanti e' stato stabilito che la durata normale dell'orario di lavoro e' quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di:
- 10 ore giornaliere non consecutive, con 2 ore di riposo, per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi;
- 8 ore giornaliere non consecutive per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
I lavoratori conviventi dei livelli C, B e BS, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali. Il loro orario dovra' essere articolato in una delle seguenti fasce orarie:
-interamente collocato tra le 6,00 e le ore 14,00
-interamente collocato tra le ore 14,00 e le ore 22,00
- interamente collocato, nel limite delle 10 ore giornaliere non consecutive, in non piu' di 3 giorni settimanali.
Il lavoratore convivente, oltre alle due ore giornaliere di riposo che interrompono le 10 ore massime di lavoro quotidiano, ha diritto ad un riposo di 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata.
L’orario di lavoro e' fissato dal datore di lavoro nei confronti del personale convivente a servizio intero, e' concordato fra le parti per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente.
No, l'INPS - ente al quale inoltreremo on line la domanda di assunzione - impone che l'assunzione deve essere obbligatoriamente comunicata almeno 24 ore prima dal giorno iniziale dell' effettiva prestazione lavorativa
L’INPS e' l’unico ente a cui le parti sono tenute a versare i contributi, trimestralmente tramite un MAV. La quota da versare varia a seconda della stipula del contratto di lavoro. La regola generale comunque prevede che si debba versare una quota calcolata (secondo specifiche tabelle) sul totale delle ore retribuite nel trimestre in questione. Questo calcolo cosi' particolareggiato potra' essere fatto singolarmente dal nostro operatore al momento della stipula del contratto stesso.
In qualsiasi momento, senza alcun particolare obbligo se non riconoscere un dovuto periodo di preavviso stabilito dall?anzianita' di servizio secondo i parametri contrattuali. Avvisate tempestivamente il nostro operatore che provvedera' a fare i passi necessari per interrompere il rapporto di lavoro
Nel preciso momento in cui, fatti firmare i documenti necessari, liquiderete la persona di ogni pendenza pecuniaria. L?ultima busta paga da noi elaborata comprendera' ogni obbligo datoriale (ultima retribuzione mensile, residuo ratei di ferie, permessi, tredicesima, TFR, eventuale periodo di preavviso?).
Il bonus di 80 euro spetta anche ai ?lavoratori senza sostituto d?imposta? - perche' il Daore di Lavoro domestico non e' un sostituo d'imposta . Se se ne ha diritto il lavoratore dovra' farne richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2015 (cioe' entro luglio 2016, chi ha lavorato per tutto il 2015, potra' richiedere il bonus ?cumulativo? di circa 960 euro) il lavoratore domestico ( colf badante) potra' anche decidere se utilizzarlo in compensazione delle imposte da pagare o chiederne il rimborso.
Una volta concordate verbalmente le condizioni di lavoro, e' consigliabile mettere il tutto per iscritto. Si tratta di redigere un vero e proprio contratto di lavoro individuale, sotto forma di lettera di assunzione. Il documento, che e' previsto dal Contratto nazionale di categoria e che non deve essere in contrasto con le disposizioni di legge, deve contenere:
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- l'eventuale data di cessazione se e' un contratto a termine;
- la categoria in cui viene assunto il lavoratore e la sua anzianita' di servizio;
- la durata del periodo di prova;
- l'orario in cui si articola la prestazione di lavoro;
- il giorno del riposo settimanale se il lavoratore presta servizio ad orario intero;
- le condizioni del vitto e dell'alloggio.
Ogni anno deve essere garantito ai lavoratori domestici un periodo di riposo, dei giorni di ferie continuativi per recuperare energie fisiche e psichiche.
Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro si accorda con il dipendente sul periodo dell'anno in cui godere delle ferie. Solo i lavoratori stranieri possono chiedere di cumulare le ferie di due anni cosi' da programmare con piu' comodita' il rientro nel Paese d'origine.
I giorni di ferie non goduti, possono essere spesi in un altro periodo. Se il rapporto di lavoro finisce invece, le ferie possono essere rimborsate economicamente. Non rientrano nel periodo di riposo i giorni di malattia o infortunio e le festivita' nazionali. In caso di dimissioni o licenziamento quindi, al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di effettivo lavoro, anche se non e' stato completato un anno.
Al lavoratore domestico che abiti con il datore di lavoro, come per esempio la badante, spettano, oltre alle ferie, anche un rimborso per vitto e alloggio convenzionale.
Assolutamente SI.
Cogliamo l?occasione per descrivere un caso tutt?altro che infrequente: quello in cui la COLF richiede di assentarsi per un periodo molto lungo per recarsi al proprio paese di origine.
In questa circostanza occorre, prima della partenza:
stabile con precisione quante ferie ha maturato la lavoratrice e quindi sino a quando l?assenza potra' essere coperta dalla ferie
Far sottoscrivere alla lavoratrice una richiesta di permesso non retribuito dal? al?.
Evidenziamo che in caso di mancato rientro da parte della lavoratrice nei tempi prestabiliti il datore di lavoro potra' avvalersi da quanto previsto dell?ultimo comma dell?art. 21 del CCNL che recita ?le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerarsi giusta causa di licenziamento?
Il datore di lavoro fornisce, in caso di contratto in regime di convivenza, vitto e alloggio alla lavoratrice. Trattandosi di retribuzione in natura l?equivalente indennita' sostitutiva va quindi riconosciuta su tutti gli altri istituti contrattuali (ferie, 13^ e convenzionalmente ai fini del calcolo del TFR). La valorizzazione e' stabilita dal CCNL e varia ogni anno.
Prima dell’inizio dell’attivita' lavorativa della propria Colf o Badante, e' obbligatorio provvedere alla stipula di un contratto e alla comunicazione obbligatoria agli istituti di legge, pena pesanti sanzioni amministrative.
Le nostre competenze contrattuali e specifiche sul CCNL del lavoro domestico ci permettono di predisporre delle lettere di assunzione complete di tutti i contenuti previsti per legge e attente nel regolare correttamente tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, senza tralasciare nulla.
Analogamente, in fase di cessazione del rapporto di lavoro e' fondamentale la corretta gestione delle dimissioni o la precisa predisposizione della lettera di licenziamento o di risoluzione consensuale, nonche' provvedere alle comunicazioni obbligatorie.
Innanzitutto una pesante multa (da 1.000 a 8.000 euro per lavoratore, cui si aggiungono 30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare).
Ma non basta: ci sono anche le sanzioni comminate dall’INPS, che derivano da tre illeciti distinti. La prima multa dipende dal mancato versamento dei contributi e non puo' essere inferiore a 3.000 euro, sia che il lavoratore sia stato assunto la settimana prima sia che collabori presso la famiglia da dieci anni. La seconda violazione consiste nella mancata comunicazione dell’assunzione all’INPS, e comporta una multa da 100 a 500 euro. La terza, infine, dipende dal non aver consegnato al lavoratore copia della medesima comunicazione INPS, e la sanzione pecuniaria va da 250 a 1.500 euro.
Molto spesso la denuncia non deriva da un’accertamento ispettivo dell’autorita' competente, ma in seguito al deterioramento o alla cessazione del rapporto di lavoro?
e i casi sono moltissimi!
particolare attenzione merita invece una questione molto spinosa,che riguarda le famiglie che si affidano ad agenzie (o cooperative) che non gestiscono correttamente il rapporto di lavoro con i domestici. Spesso per rasserenare il cliente queste realta' firmano degli accordi con i quali si impegnano a tenere sollevata la famiglia da qualsiasi responsabilita' in tema di vertenze di lavoro.
Purtroppo pero' queste clausole sono totalmente inefficaci in quanto la legge italiana, per tutelare il lavoratore, prevede che vi sia la totale corresponsabilita' dei datori di lavoro con i fruitori?del lavoro stesso.
Quindi attenzione! Verificate che le persone che lavorano presso la vs. casa abbiano tutte le carte in regola.